La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013 in materia di usura nei contratti di mutuo ha chiarito due punti fondamentali.
Il primo è relativo alla circostanza che il momento rilevante per determinare se un contratto è usurario o meno è quello della sottoscrizione del contratto stesso, ovvero il momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo.
In secondo luogo la stessa sentenza ha ribadito che, se contrattualmente viene pattuito un interesse di mora che supera il tasso usuraio in quel momento in vigore, vale anche in questo caso quanto disposto al secondo comma dell’art. 1815 codice civile, che afferma che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Molte banche, già consapevoli del rischio di incorrere nella richiamata sanzione, sono corse ai ripari introducendo la clausola di salvaguardia che, nella maggior parte dei casi, si presenta nel seguente modo:
“gli interessi di mora sono determinati nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di … punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.”
Pertanto, in presenza di tale clausola non sarà possibile riscontrare l’eventuale usura nel contratto di mutuo.
Verifica i tassi di usura aggiornati
Una precisazione. È assolutamente errato e privo di ogni fondamento logico, sia matematico che giuridico, procedere con la somma matematica del tasso di mora con il tasso corrispettivo.
Non è pertanto da confondere la componente di costo relativa al tasso corrispettivo (TAN) con quella del tasso di mora in quanto tali componenti sono conteggiati su importi di base differenti.
Il Taeg e il tasso di mora andranno distintamente confrontati con il tasso soglia pubblicato da Banca d’Italia per il periodo corrispondente alla stipula del mutuo.
Il superamento anche solo di uno dei due componenti di costo determinerà, secondo la corretta interpretazione della legge anti usura, la conversione del contratto di finanziamento da oneroso a gratuito, con l’unico onere per il cliente mutuatario di restituire l’importo capitale finanziato epurato di ogni interesse e commissione.
Approfondimenti:
Come si calcola il Taeg del mutuo
Check up del mutuo